Produzione vegetale in generale e campicoltura
Nel 2023 la Confederazione ha versato complessivamente 84,6 milioni di franchi per le misure relative alla produzione vegetale. La voce di costo più importante è rappresentata dai contributi per singole colture, definiti in base a principi ben precisi.
La Confederazione promuove la produzione vegetale integrando la protezione doganale con misure specifiche. Nel settore campicolo versa contributi per singole colture definiti in base a determinati principi. Nel 2019 il supplemento per i cereali riferito alla superficie ha sostituito i contributi all’esportazione concessi dalla Confederazione per le materie prime cerealicole.
Nel settore frutticolo la Confederazione eroga contributi per misure di valorizzazione della frutta svizzera, in quello vitivinicolo cofinanzia il controllo della vendemmia.
Il 78 % dell’importo totale per queste misure è stato destinato alla promozione di singole colture, il 19 % al supplemento per i cereali, il 2 % alla valorizzazione della frutta e l’1 % al controllo della vendemmia.
Misure 2023
Misura/Coltura | Cereali | Leguminose a granelli | Semi oleosi | Patate | Barbabietola da zucchero | Sementi | Verdura, vitivini-coltura | Frutta |
Protezione doganale1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Contributi di valorizzazione | X2 | |||||||
Contributi di superficie specifici | X4 | X | X | X | X3 |
1) A seconda dello scopo di utilizzo o della voce di tariffa non vi è imposizione doganale o vengono applicati dazi ridotti.
2) Riguarda solo una parte del raccolto (riserva di mercato per concentrati di succo di mela e di pera / compensazione parziale della differenza tra il prezzo alla produzione estero e quello svizzero per la fabbricazione di prodotti a base di bacche, frutta a granelli e frutta a nocciolo).
3) Solo per patate, mais, nonché graminacee e leguminose da foraggio.
4) Eccetto mais da granella.
Fonte: UFAG
Principi per la definizione dei contributi per singole colture
Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato un’analisi dei benefici dei contributi per singole colture nell’agricoltura e ha pubblicato il suo rapporto in merito (EFK-22403). Nel complesso dall’esame è emerso un quadro positivo e gli obiettivi sanciti a livello di legge sono stati raggiunti. Poiché né le basi legali né altri documenti pubblicati specificano i principi in base ai quali vengono definite le colture da promuovere mediante i contributi per singole colture, il CDF ha formulato una raccomandazione all’attenzione dell’UFAG, in seguito alla quale quest’ultimo ha deciso di pubblicare alcuni principi per la definizione dei contributi per singole colture.
Nel Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola (Politica agricola 2011, FF 2006 5815), il Consiglio federale proponeva al Parlamento, tra le altre cose, che gli accordi di prestazione esistenti con le organizzazioni di produttori e di trasformazione nei settori della barbabietola da zucchero nonché delle sementi del materiale vegetale venissero trasformati in contributi di superficie e versati direttamente all’agricoltura insieme ai contributi di superficie esistenti per i semi oleosi e le leguminose a granelli. Conformemente al Messaggio concernente l’evoluzione della politica agricola negli anni 2014–2017 (FF 2012 1757), la promozione generale della campicoltura avviene nell’ambito dei contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento, mentre il contributo per singole colture ha anche lo scopo di promuovere le colture classificate come importanti in termini di sicurezza dell’approvvigionamento. Per stabilire se vi è un diritto alla promozione e calcolare l’ammontare dei contributi vanno considerati criteri come la redditività economica relativa, il potenziale di produzione in calorie o l’evoluzione del grado di autoapprovvigionamento.
Nella sua risposta all’interpellanza «Prospettive per la produzione di derrate alimentari di origine vegetale» (24.3241), il Consiglio federale ha affermato che i cambiamenti verso il potenziamento della produzione vegetale devono avvenire in maniera sincronizzata a livello di produzione e consumo.
In questo contesto si possono formulare i seguenti principi per il diritto e il calcolo dei contributi per singole colture.
Colture adeguate alle condizioni locali: le specie/varietà adattate al clima svizzero e alla probabile pressione degli agenti patogeni cosi come alle rispettive possibilità di tenerli sotto controllo presentano rischi di resa inferiori. Nella migliore delle ipotesi, l’idoneità alla coltivazione e alla commercializzazione viene chiarita prima delle richieste di sostegno, ad esempio nell’ambito di progetti di ricerca. L’UFAG può fornire un sostegno finanziario per i progetti di selezione, ricerca e consulenza, nonché per le indagini di mercato.
Pertinenza: le specie/varietà a cui viene attribuita una certa importanza nella coltivazione e nella commercializzazione hanno diritto alla promozione. Le organizzazioni di categoria svolgono un ruolo centrale nel coordinamento delle quantità e della qualità e nella definizione delle condizioni di ritiro e dei prezzi di riferimento ai vari livelli di valore aggiunto.
Redditività: i costi di coltivazione vengono mantenuti bassi con una gestione efficiente delle colture e si punta ai migliori prezzi possibili sui mercati di smercio, privilegiando il consumo umano diretto (quantità, qualità, differenziazione dei prezzi rispetto alle importazioni).
Valutazione del sostegno: nel quadro della procedura del processo di allestimento del preventivo annuale, l’UFAG esamina l’evoluzione della produzione e delle superfici sulla base dell’attuale importo dei contributi per singole colture. Se sull’arco di diversi anni si registra sempre una domanda superiore all’offerta è probabile che sia stato definito un contributo piuttosto basso. Le valutazioni tengono conto anche del fatto che la redditività non è l’unico fattore che determina le preferenze in materia di coltivazione.
Alla luce della situazione tesa per quanto concerne le finanze federali e la volontà di contenere le spese lungo le catene del valore, come ad esempio quelle per la pulizia e la separazione del flusso di merci, è opportuno mantenere l’elenco delle colture sostenute mediante i contributi per singole colture piuttosto ristretto, ma comunque aperto a nuove tendenze.
Contributi per singole colture in campicoltura
Nel 2023 è stata promossa in particolare la coltivazione della barbabietola da zucchero e dei semi oleosi tramite l’erogazione di un importo totale rispettivamente di circa 35 e 25 milioni di franchi. I contributi per le altre colture sono stati nettamente inferiori.
Contributi 2023 in virtù dell’ordinanza sui contributi per singole colture (OCSC)
Coltura | Superficie | Contributo | Totale | |
ha | fr./ha | in 1 000 Fr. | ||
Barbabietola da zucchero | 16 039 | 2 100 | 33 682 | |
Barbabietole da zucchero | Contributo supplementare | 6 943 | 200 | 1 389 |
Semi oleosi soia escl. | 31 265 | 700 | 21 886 | |
Soia | 2 939 | 1 000 | 2 939 | |
Piante proteiche | 4 508 | 1 000 | 4 508 | |
Sementi di patate e mais | 1 592 | 700 | 1 115 | |
Sementi di graminacee e leguminose da foraggio | 437 | 1 000 | 437 | |
Riduzioni/acconti e pagamenti suppletivi, ecc. | 118 | |||
Totale | 66 075 |
Fonte: UFAG
In virtù dell’articolo 54 della legge sull’agricoltura (LAgr), vengono versati contributi per singole colture per la coltivazione di semi oleosi, leguminose a granelli, barbabietole da zucchero nonché per la produzione di sementi (patate, mais, graminacee da foraggio e leguminose da foraggio). Per ragioni pratiche (stessi processi), l’esecuzione della misura avviene insieme ai pagamenti diretti.
Supplemento per i cereali
Nel 2023 il supplemento per i cereali si è attestato a 129 franchi per ettaro. Pertanto sono stati versati complessivamente 15,7 milioni di franchi.
Supplemento per i cereali 2023
Superficie | Totale | Supplemento |
ha | in 1 000 fr. | fr./ha |
121 486 | 15 691 | 129 |
L’importo del supplemento per i cereali, versato come contributo di superficie, è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo (15,8 mio. fr. per il 2023) e della superficie cerealicola che dà diritto ai contributi. La base legale del supplemento per i cereali è l’articolo 55 LAgr.
Link alla pagina Internet dell’UFAG:
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